Diritto all’oblio tra Corte Europea e Google – Sentenza n° 5525 del 5 Aprile 2012

Con sentenza del 6/4/2010 il Tribunale di Milano respingeva l’opposizione proposta dal sig.
(OMESSO) nei confronti del provvedimento del Garante per la protezione dei beni personali di
rigetto dell’istanza di “blocco dei dati personali che lo riguardavano contenuti nell’articolo
intitolato (OMESSO) (OMESSO), (OMESSO) pubblicato sul (OMESSO) del (OMESSO)”, ora
“consultabile nell’archivio storico del (OMESSO), anche in versione informatica, mediante accesso
al sito (OMESSO)”, in ordine al quale aveva chiesto la “rimozione dei dati giudiziari”.
Avverso la suindicata pronunzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152,
comma 13, il (OMESSO) propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo,
illustrato da memoria.
Resistono con separati controricorsi il Garante per la protezione dei beni personali e la societa’
(OMESSO) s.p.a., che hanno entrambi presentato anche memoria.
Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia violazione del Decreto Legislativo n. 196 del
2003, articoli 2, 7, 11, 99, 102, 150 e 152, articoli 3, 5, 7 del Codice di deontologia e buona condotta
per i trattamenti di dati personali per scopi storici (G.U. n. 50 del 5 aprile 2001), in riferimento
all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su
punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Si duole che il giudice abbia rigettato la domanda di “spostamento di un articolo pubblicato molti
anni prima in un’area di un sito web non indicizzabile dai motori di ricerca”, erroneamente
argomentando dai rilievi che “l’articolo di cui si discute non puo’ essere tecnicamente inteso come
una nuova pubblicazione” e che “la ricerca effettuata attraverso i comuni motori – non direttamente
legata all’articolo del (OMESSO) – da, in realta’, contezza degli esiti processualmente favorevoli”.
Lamenta che l’articolo in questione “non reca, in se’, la notizia – distinta e successiva – che
l’inchiesta giudiziaria che aveva condotto all’arresto del ricorrente si sia poi conclusa con il
proscioglimento del medesimo, sicche’, ancora oggi, il sig. (OMESSO) e’ soggetto allo stigma
derivante dalla continua riproposizione di una notizia che, al momento della sua pubblicazione era
senz’altro vera ed attuale, ma che oggi, a distanza di un cosi’ grande lasso di tempo ed in ragione
delle sopravvenute vicende favorevoli, getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del
ricorrente, vittima di una vera a propria gogna mediatica”.
Si duole che, movendo dalla considerazione che “l’inserimento di una sorta di sequel nell’articolo
contenuto in archivio… farebbe venir meno il valore di documento del testo stesso, vanificandone
cosi’ la funzione storico-documentaristica”, il giudice di merito non abbia considerato che
relativamente ad un “trattamento svolto per finalita’ storico-archivistiche, normate all’articolo 97 e
ss. del medesimo Testo Unico” ai sensi dell’articolo 7 l’interessato ha diritto all’aggiornamento, alla
rettificazione ovvero alla integrazione dei dati che lo riguardano.
Lamenta che, escludendo la sussistenza di “una normativa” quand’anche di “rango secondario
ponente in capo all’editore un onere di aggiornamento degli articoli in archivio”, il giudice e’
erroneamente pervenuto a rigettare anche la domanda di “integrazione dell’articolo in questione
con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda narrata, con apposite modalita’ tecniche,
anche non modificative della struttura originaria dello scritto”, ritenendo inconfigurabile un suo
interesse al riguardo.
Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Atteso che ogni liberta’ civile trova il proprio limite nell’altrui liberta’ e nell’interesse pubblico
idoneo a fondare l’eventuale sacrificio dell’interesse del singolo, deve anzitutto osservarsi che la
tutela del diritto alla riservatezza va contemperata in particolare con il diritto di ed alla
informazione, nonche’ con i diritti di cronaca, di critica, di satira e di caricatura, questi ultimi
trovanti a loro volta limite nel diritto all’identita’ personale o morale del soggetto cui
l’informazione si riferisce.
Il diritto alla riservatezza, che tutela il soggetto dalla curiosita’ pubblica (in cio’ distinguendosi dal
diritto al segreto, il quale protegge dalla curiosita’ privata) essendo volto a tutelare l’esigenza che
quand’anche rispondenti a verita’ i fatti della vita privata non vengano divulgati, sin
dall’emanazione della Legge n. 675 del 1996 (poi abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo n. 196
del 2003) ha visto ampliarsi il proprio contenuto venendo a compendiarsi anche del diritto alla
protezione dei dati personali (cfr. Cass., 24/4/2008, n. 10690), il cui trattamento e’ soggetto a
particolari condizioni (cfr. Cass., 25/5/2000, n. 6877).
Con il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, il legislatore ha introdotto un sistema informato al
prioritario rispetto dei diritti e delle liberta’ fondamentali e della dignita’ della persona, e in
particolare della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali nonche’ dell’identita’
personale o morale del soggetto (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 2).
In tale quadro, imprescindibile rilievo assume il bilanciamento tra contrapposti diritti e liberta’
fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal
diritto alla protezione dei dati personali, tutelato agli articoli 21 e 2 Cost., nonche’ all’articolo 8
Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie
informazioni che, spettando a “chiunque” (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 1) e ad “ogni
persona” (articolo 8 Carta), nei diversi contesti ed ambienti di vita, “concorre a delineare l’assetto di
una societa’ rispettosa dell’altro e della sua dignita’ in condizioni di eguaglianza” (cosi’ Cass.,
4/1/2011, n. 186).
Il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ha pertanto sancito il passaggio da una concezione statica a
una concezione dinamica della tutela della riservatezza, tesa al controllo dell’utilizzo e del destino
dei dati.
L’interessato e’ divenuto compartecipe nell’utilizzazione dei propri dati personali.
I dati personali oggetto di trattamento debbono essere: a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario,
aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita’ per le quali sono raccolti o
successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
La liceita’ del trattamento trova fondamento anche nella finalita’ del medesimo, quest’ultima
costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, che fonda
l’attribuzione all’interessato del potere di relativo controllo (tanto con riferimento alle finalita’
originarie che ai successivi impieghi), con facolta’ di orientarne la selezione, la conservazione e
l’utilizzazione.
L’interessato ha diritto a che l’informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di
proporzionalita’, necessita’, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed
effettiva identita’ personale o morale (c.d. principi di proporzionalita’, pertinenza e non eccedenza)
(Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11). Gli e’ pertanto attribuito il diritto di conoscere in
ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonche’ di opporsi al
trattamento dei medesimi, ancorche’ pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al
riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione,
l’aggiornamento, l’integrazione (Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 7).
Al di la’ delle specifiche fonti normative, e’ in ogni caso il principio di correttezza (quale generale
principio di solidarieta’ sociale – che trova applicazione anche in tema di responsabilita’
extracontrattuale – in base al quale il soggetto e’ tenuto a mantenere nei rapporti della vita di
relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonche’
volto alla salvaguardia dell’utilita’ altrui – nei limiti dell’apprezzabile sacrificio -, dalla cui
violazione conseguono profili di responsabilita’ in ordine ai falsi affidamenti anche solo
colposamente ingenerati nei terzi: cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass.,
15/2/2007, n. 3462; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 30/10/2007, n.
22860; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056. Da ultimo cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass.,
19/8/2011, n. 17685) a fondare in termini generali l’esigenza del bilanciamento in concreto degli
interessi, e, conseguentemente, il diritto dell’interessato ad opporsi al trattamento, quand’anche
lecito, dei propri dati.
Se l’interesse pubblico sotteso al diritto all’informazione (articolo 21 Cost.) costituisce un limite al
diritto fondamentale alla riservatezza (articoli 21 e 2 Cost.), al soggetto cui i dati pertengono e’
correlativamente attribuito il diritto all’oblio (v. Cass., 9/4/1998, n. 3679), e cioe’ a che non
vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai
dimenticate o ignote alla generalita’ dei consociati.
Atteso che il trattamento dei dati personali puo’ avere ad oggetto anche dati pubblici o pubblicati
(v. Cass., 25/6/2004, n. 11864), il diritto all’oblio salvaguarda in realta’ la proiezione sociale
dell’identita’ personale, l’esigenza del soggetto di essere tutelato dalla divulgazione di
informazioni (potenzialmente) lesive in ragione della perdita (stante il lasso di tempo intercorso
dall’accadimento del fatto che costituisce l’oggetto) di attualita’ delle stesse, sicche’ il relativo
trattamento viene a risultare non piu’ giustificato ed anzi suscettibile di ostacolare il soggetto
nell’esplicazione e nel godimento della propria personalita’.
Il soggetto cui l’informazione oggetto di trattamento si riferisce ha in particolare diritto al rispetto
della propria identita’ personale o morale, a non vedere cioe’ “travisato o alterato all’esterno il
proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale” (v. Cass.,
22/6/1985, n. 7769), e pertanto alla verita’ della propria immagine nel momento storico attuale.
Rispetto all’interesse del soggetto a non vedere ulteriormente divulgate notizie di cronaca che lo
riguardano si pone peraltro l’ipotesi che sussista o subentri l’interesse pubblico alla relativa
conoscenza o divulgazione per particolari esigenze di carattere storico, didattico, culturale o piu’ in
generale deponenti per il persistente interesse sociale riguardo ad esse.
Un fatto di cronaca puo’, a tale stregua, assumere rilevanza quale fatto storico, il che puo’
giustificare la permanenza del dato mediante la conservazione in archivi altri e diversi (es.,
archivio storico) da quello in cui esso e’ stato originariamente collocato.
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11, comma 1, lettera b), i dati raccolti e
trattati per una determinata finalita’ possono essere in effetti successivamente utilizzati per altri
scopi, con la prima compatibili.
Anche in tale ipotesi essi debbono essere peraltro trattati in modo lecito e secondo correttezza
(Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11, comma 1 lettera c),) nonche’ conservati in forma
che consenta l’identificazione del soggetto cui gli stessi pertengono per un periodo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati (Decreto Legislativo n. 196
del 2003, articolo 11, comma 1 lettera e)).
Atteso che come sopra indicato il principio di finalita’ costituisce un vero e proprio limite
intrinseco del trattamento lecito dei dati personali, emerge allora la necessita’, a salvaguardia
dell’attuale identita’ sociale del soggetto cui la stessa afferisce, di garantire al medesimo la
contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia gia’ di cronaca che lo riguarda, e cioe’ il
collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti
l’evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro
evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che
costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo.
Si pone peraltro in proposito la questione di delineare il quomodo della tutela, le modalita’ di
relativa attuazione.
Va al riguardo altresi’ considerato che la notizia, sia essa collocata o meno in un archivio, puo’ da
soggetto che effettua il trattamento essere memorizzata anche nella rete internet.
Deve allora prodromicamente distinguersi tra archivio e memoria della rete internet.
Mentre l’archivio si caratterizza per essere ordinato secondo criteri determinati, con informazioni
intercorrelate volte ad agevolarne l’accesso e a consentirne la consultazione, la rete internet
costituisce in realta’ un ente ove le informazioni non sono archiviate ma solo memorizzate.
Esso e’ dotato di una memoria illimitata e senza tempo, emblematico essendo al riguardo il
comune riferimento al “mare di internet”, all’”oceano di memoria” in cui gli internauti “navigano”.
La memoria della rete internet non e’ un archivio, ma un deposito di archivi.
Nella rete internet le informazioni non sono in realta’ organizzate e strutturate, ma risultano
isolate, poste tutte al medesimo livello (“appiattite”), senza una valutazione del relativo peso, e
prive di contestualizzazione, prive di collegamento con altre informazioni pubblicate (come
segnalato anche in dottrina, lo stesso pagerank indica quando una pagina e’ collegata da link, non
a quali informazioni essa debba essere correlata, ne’ fornisce alcun dato sulla qualita’
dell’informazione).
Si pone allora l’esigenza di attribuzione della fonte dell’informazione ad un soggetto, della relativa
affidabilita’, della qualita’ e della correttezza dell’informazione.
Al riguardo, a parte il rilievo che come osservato anche in dottrina sul piano pratico la pur
possibile attivita’ di cancellazione puo’ essere ad esempio chiesta al motore di ricerca Google la
rimozione di una pagina ((OMESSO)) o di un intero URL ((OMESSO)) non e’ comunemente posta
in essere, non puo’ invero nemmeno prescindersi dalla considerazione della circostanza della
sussistenza di siti che memorizzano i dati scomparsi da altri siti (come, ad es., (OMESSO), il quale
presta un servizio denominato Way back machine).
Gli archivi sono dunque quelli dei singoli utenti che accedono alla rete, dei titolari dei siti, che
costituiscono invero la fonte dell’informazione (c.d. siti sorgente).
Il motore di ricerca e’ infatti un mero intermediario telematico, che offre un sistema automatico di
reperimento di dati e informazioni attraverso parole chiave, un mero database che indicizza i testi
sulla rete e offre agli utenti un accesso per la relativa consultazione.
Esso e’ un mero fornitore del servizio di fruizione della rete, limitandosi a rendere accessibili sul
sito web i dati dei c.d. siti sorgente, assolvendo ad un’attivita’ di mero trasporto delle informazioni
(ad eccezione dell’ipotesi in cui compia un’attivita’ di trasformazione delle medesime, a tale
stregua divenendone anch’esso produttore diretto, con conseguente assoggettamento a
responsabilita’ in caso di illecito Decreto Legislativo n. 70 del 2003, ex articolo 14 e ss., fonte di
recepimento della Direttiva 2000/31/CE).
In particolare, come posto in rilievo nella giurisprudenza di merito Google e’ notoriamente un
motore di ricerca, che si limita a offrire ospitalita’ sui propri server a siti internet gestiti dai relativi
titolari in piena autonomia, i quali negli stessi immettono e memorizzano le informazioni oggetto
di trattamento (cfr. Trib. Milano, 24/3/2011).
Al riguardo il motore di ricerca non svolge dunque un ruolo attivo (avendo peraltro il poteredovere
di impedirne la indicizzazione ed il posizionamento una volta venuto a conoscenza del
contenuto illecito delle medesime contenute nei siti sorgente).
Il trascorrere del tempo assume d’altro canto rilievo con riferimento sia agli archivi del soggetto
che accede alla rete internet sia alla memoria di quest’ultima.
Decisivo si appalesa al riguardo l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia, sia essa di
cronaca o storica.
A fronte dell’esigenza di garantire e mantenere la memoria dell’informazione si pone infatti, come
detto, il diritto all’oblio del soggetto cui l’informazione si riferisce.
Se del dato e’ consentita la conservazione per finalita’ anche diversa da quella che ne ha
originariamente giustificato il trattamento, con passaggio da un archivio ad un altro, nonche’
ammessa la memorizzazione (anche) nella rete di internet (es., pubblicazione on line degli archivi
storici dei giornali), per altro verso al soggetto cui esso pertiene spetta un diritto di controllo a
tutela della proiezione dinamica dei propri dati e della propria immagine sociale, che puo’
tradursi, anche quando trattasi di notizia vera – e a fortiori se di cronaca – nella pretesa alla
contestualizzazione e aggiornamento della notizia, e se del caso, avuto riguardo alla finalita’ della
conservazione nell’archivio e all’interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione.
Ai fini della lecita a corretta utilizzazione dei dati e’ dunque anche in tal caso necessario che
sussista una stretta correlazione temporale tra l’identificabilita’ del titolare dei dati e la finalita’ del
relativo trattamento.
La finalita’ del trattamento condiziona la persistente identificabilita’ del soggetto titolare dei dati
ma e’ a sua volta normativamente astretta dai rigorosi limiti temporali per i quali e’ giustificata
(“per un periodo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati”: Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11, comma 1, lettera e)).
Al riguardo, con riferimento alla rete internet non si pone allora – diversamente da quanto
affermato nell’impugnata sentenza- un problema di pubblicazione o di ripubblicazione
dell’informazione, quanto bensi’ di permanenza della medesima nella memoria della rete internet
e, a monte, nell’archivio del titolare del sito sorgente.
Se il passaggio dei dati all’archivio storico e’ senz’altro ammissibile, ai fini della liceita’ e
correttezza del relativo trattamento e della relativa diffusione a mezzo della rete internet e’
indefettibilmente necessario che l’informazione e il dato trattato risultino debitamente integrati e
aggiornati.
Anche in tal caso i dati debbono risultare “esatti” e “aggiornati”, in relazione alla finalita’ del loro
trattamento. A fortiori in caso di relativo inserimento in un archivio storico che come nella specie
venga memorizzato pure nella rete di internet la notizia non puo’ continuare a risultare
isolatamente trattata e non contestualizzata in relazione ai successivi sviluppi della medesima.
Cio’ al fine di tutelare e rispettare la proiezione sociale dell’identita’ personale del soggetto, che
come nel caso – giusta quanto posto in rilievo dal giudice del merito nell’impugnata sentenza (v.
oltre) – costituisce invero proprio o essenzialmente lo scopo che fonda l’interesse pubblico, a sua
volta a base della finalita’ del trattamento, alla persistente conoscenza della notizia.
Se pertanto come nella specie l’interesse pubblico alla persistente conoscenza di un fatto avvenuto
in epoca (di molto) anteriore trova giustificazione nell’attivita’ (nel caso, politica) svolta dal
soggetto titolare dei dati, e tale vicenda ha registrato una successiva evoluzione, dalla
informazione in ordine a quest’ultima non puo’ invero prescindersi, giacche’.altrimenti la notizia,
originariamente compieta e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e
pertanto sostanzialmente non vera.
Se vera, esatta ed aggiornata essa era al momento del relativo trattamento quale notizia di cronaca,
e come tale ha costituito oggetto di trattamento, il suo successivo spostamento in altro archivio di
diverso scopo (nel caso, archivio storico) con memorizzazione anche nella rete internet deve essere
allora realizzato con modalita’ tali da consentire alla medesima di continuare a mantenere i
suindicati caratteri di verita’ ed esattezza, e conseguentemente di liceita’ e correttezza, mediante il
relativo aggiornamento e contestualizzazione.
Solo in tal modo essa risulta infatti non violativa sia del diritto all’identita’ personale o morale del
titolare, nella sua proiezione sociale, del dato oggetto di informazione e di trattamento, sia dello
stesso diritto del cittadino utente a ricevere una completa e corretta informazione.
Anche laddove come nella specie non si ponga una questione di tutela contro la diffamazione o di
protezione dell’immagine o dell’onore, sussiste allora in ogni caso l’esigenza di salvaguardare il
diritto del soggetto al riconoscimento e godimento della propria attuale identita’ personale o
morale.
Orbene, e’ il titolare del sito (nel caso, la controricorrente societa’ (OMESSO) s.p.a. ), e non gia’ il
motore di ricerca (nel caso, Google), a dover provvedere al raggiungimento del suindicato
obiettivo.
Senz’altro infondati sono allora l’assunto della societa’ (OMESSO) s.p.a. secondo cui la domanda
“rivolta ai convenuti in tal senso e’… palesemente mal indirizzata” e l’affermazione contenuta
nell’impugnata sentenza che “la domanda non pare correttamente posta sotto il profilo soggettivo,
non avendo parte ricorrente provveduto a citare quale legittimato passivo la societa’ di gestione
del motore di ricerca”, e pertanto nella specie Google il giudice del merito ha al riguardo poi
concluso che “peraltro, l’infondatezza nel merito di tale argomentazione (oltre che l’assenza di
qualsivoglia richiesta in tal senso ad opera dei contraddittori) induceva il giudicante a ritenere il
profilo processuale evidenziato assorbito”.
All’interessato odierno resistente va dunque riconosciuto il diritto di ottenere l’integrazione ovvero
l’aggiornamento della notizia in argomento a lui relativa (Decreto Legislativo n. 196 del 2003,
articolo 7, comma 3) (cfr. Cass., Sez. Un. penali, 22/9/2011, n. 34476).
Cosi’ come la rettifica e’ finalizzata a restaurare l’ordine del sistema informativo alterato dalla
notizia non vera (che non produce nessuna nuova informazione), del pari l’integrazione e
l’aggiornamento sono invero volti a ripristinare l’ordine del sistema alterato dalla notizia
(storicamente o altrimenti) parziale.
L’aggiornamento ha in particolare riguardo all’inserimento di notizie successive o nuove rispetto a
quelle esistenti al momento iniziale del trattamento, ed e’ volto a ripristinare la completezza e
pertanto la verita’ della notizia, non piu’ tale in ragione dell’evoluzione nel tempo della vicenda.
Orbene, atteso che non ricorrendo un’ipotesi di diffamazione o lesione dell’onore e della
reputazione non viene nel caso in rilievo il rimedio della rettifica; e considerato per altro verso che,
stante la sussistenza di persistente interesse pubblico alla conoscenza della ormai “storica” notizia
in argomento ravvisata (diversamente da quanto sostenuto dall’odierno ricorrente) dal giudice di
merito in considerazione della circostanza dell’essere l’odierno ricorrente “un possibile candidato
politico in una delle ultime tornate elettorali” nonche’ “uno dei candidati in pectore per cariche,
seppur non politiche, di rilievo pubblico”, se non appare ammissibile farsi luogo al prospettato
spostamento della notizia di cronaca di cui trattasi in area non indicizzabile dai motori di ricerca,
all’odierno ricorrente (che ha rinunziato all’originaria pretesa di blocco dei dati personali che lo
riguardano) deve per converso senz’altro riconoscersi il diritto, a tutela della sua attuale identita’
personale o morale, al pure domandato (tempestivamente ed idoneamente in sede di ricorso
introduttivo del giudizio avanti al Tribunale di Milano, non risultando d’altro canto dagli odierni
controricorrenti nemmeno proposto ricorso incidentale con denunzia di errar in procedendo ex
articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) aggiornamento della notizia
di cronaca de qua (pacificamente superato essendo d’altro canto rimasto l’originario improprio
riferimento operato dal ricorrente ai <<dati giudiziarii”).
Appare al riguardo invero necessaria una misura che consenta l’effettiva fruizione della notizia
aggiornata, non potendo (diversamente da quanto affermato dal Garante nella memoria)
considerarsi in proposito sufficiente la mera generica possibilita’ di rinvenire all’interno del “mare
di internet” ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi la predisposizione di
sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza nel caso di un seguito e di uno
sviluppo della notizia, e quale esso sia, consentendone il rapido ed agevole accesso ai fini del
relativo adeguato approfondimento.
In caso di disaccordo tra le parti, spetta allora al giudice del merito individuare ed indicare le
modalita’ da adottarsi in concreto per il conseguimento delle indicate finalita’ da parte del titolare
dell’archivio e del sito web, salva ed impregiudicata l’eventuale necessita’ per il medesimo di
rivolgersi al gestore del motore di ricerca al fine di porre in essere le procedure tecnicoamministrative
per la relativa attuazione su quest’ultimo.
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati nell’impugnata sentenza.
In particolare la’ dove il giudice di merito afferma che “l’articolo di stampa in oggetto e’
pacificamente privo di carattere diffamatorio; le notizie potenzialmente lesive pubblicate risultano
infatti scriminate, poiche’ costituiscono concreto esercizio del diritto di cronaca giudiziaria e di
critica politica” sicche’ “ne discende quale ineludibile corollario che l’inserimento del detto articolo
storico del (OMESSO) e’ del tutto lecito”, non potendo “essere correttamente vantato il diritto
all’oblio da parte del ricorrente” in quanto “nel caso di specie non si tratta di una nuova ed
ulteriore veicolazione della vecchia notizia, ma del medesimo articolo, esaminabile, non gia’
perche’ nuovamente ripubblicato ovvero citato in un diverso articolo di stampa pubblicato su un
numero corrente del (OMESSO), ma solo attraverso l’accesso all’archivio del giornale, quale
componente dell’archivio stesso”.
Ancora, allorquando esso rileva “l’intrinseca contraddittorieta’ logica sussistente tra la richiesta
applicazione del diritto ad essere dimenticato e l’ineludibile funzione – espressione della stessa
ragione d’essere di una emeroteca – di offrire memoria storica delle vicende salienti di un’epoca,
attraverso documenti redatti esercitando il diritto di cronaca giornalistica, non comprimibile, se
non nei limiti di legge”. Ritiene non sostenibile “che ad ogni accesso ad un archivio storico
corrisponda una nuova pubblicazione a mezzo stampa della notizia… non potendosi far discendere
dalle concrete modalita’ di accesso alla fonte storica una differente autonoma valenza della stessa”.
Sottolinea che la “medesima difesa stigmatizzava inoltre che, digitando il nome del proprio
assistito su Google, sulla schermata usciva in prima posizione proprio l’articolo censurato, privo di
indicazioni sui favorevoli sviluppi della vicenda giudiziaria che lo aveva colpito”. Esclude che dal
“mancato aggiornamento” delle notizie a suo tempo pubblicate possa all’interessato derivare
l’”ingiustificata lesione all’onore e alla reputazione”. Osserva che “non potrebbe apportarsi
l’aggiornamento richiesto mediante l’inserimento di una sorta di sequel nell’articolo contenuto in
archivio” in quanto “l’alterazione del testo farebbe venir meno il valore di documento del testo
stesso, vanificandone cosi’ la funzione storico-documentaristica”. Afferma non sussistere “alcuna
fonte normativa fondante in capo all’autore – ovvero all’editore – un onere di aggiornamento delle
notizie negative pubblicate a carico di un determinato soggetto, nemmeno per quanto
specificamente riguarda le notizie di cronaca giudiziaria”. Sostiene che la “richiesta di condannare
parte resistente all’inserimento di un banner, sorta di bandierina che richiami a lato dell’articolo
d’archivio un diverso documento da cui emerga l’esito positivo dei processi celebrati a carico del
(OMESSO)… e’ una richiesta che dovrebbe eventualmente essere rivolta non a parte resistente, ma
alla societa’ responsabile del motore di ricerca, cui competono la scelta e l’eventuale modifica dei
criteri di risposta alle stringhe di ricerca digitale dall’utente”. Perviene ad escludere la
configurabilita’ in capo al (OMESSO) dell’”invocato diritto all’oblio”, essendo il medesimo
“soggetto che svolge attivita’ di rilievo pubblico, contiguo ad ambienti politico imprenditoriale,
tanto da risultare provato per sua espressa ammissione in sede di udienza di essere stato indicato
quale possibile candidato politico in una delle ultime tornate elettorali”, nonche’ “uno dei candidati
in pectore per cariche, seppur non politiche di rilievo pubblico”, nella ravvisata sussistenza di “un
persistente interesse pubblico all’apprendimento di notizie relative alla storia personale, anche
giudiziaria, dell’interessato”.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Milano che, in
diversa composizione, procedera’ a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi:
– Il sistema introdotto con il Decreto Legislativo n. 196 del 2003, informato al prioritario rispetto dei
diritti e delle liberta’ fondamentali e della dignita’ della persona (e in particolare della riservatezza
e del diritto alla protezione dei dati personali nonche’ dell’identita’ personale o morale del soggetto
cui gli stessi pertengono), e’ caratterizzato dalla necessaria rispondenza del trattamento dei dati
personali a criteri di proporzionalita’, necessita’, pertinenza e non eccedenza allo scopo
(quest’ultimo costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati
personali), che trova riscontro nella compartecipazione dell’interessato nell’utilizzazione dei propri
dati personali, a quest’ultimo spettando il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi
dati personali e come li adopera, nonche’ di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorche’
pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la
trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione (Decreto
Legislativo n. 196 del 2003, articolo 7), a tutela della proiezione dinamica dei propri dati personali e
del rispetto della propria attuale identita’ personale o morale.
– Anche in caso di memorizzazione nella rete internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti
che accedono alla rete e cioe’ dei titolari dei siti costituenti la fonte dell’informazione (c.d. siti
sorgente), deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento ivi
contenuti il diritto all’oblio, e cioe’ al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che
anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, puo’ tradursi nella pretesa alla
contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalita’ della
conservazione nell’archivio e all’interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione.
– In ipotesi, come nella specie, di trasferimento Decreto Legislativo n. 196 del 2003, ex articolo 11,
comma 1, lettera b), di notizia gia’ di cronaca (nel caso, relativa a vicenda giudiziaria di
personaggio politico) nel proprio archivio storico, il titolare dell’organo di informazione (nel caso,
la societa’ (OMESSO) s.p.a.) che avvalendosi di un motore di ricerca (nel caso, Google) memorizza
la medesima anche nella rete internet e’ tenuto ad osservare i criteri di proporzionalita’, necessita’,
pertinenza e non eccedenza dell’informazione, avuto riguardo alla finalita’ che ne consente il lecito
trattamento, nonche’ a garantire la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia gia’ di
cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati
pertengono alla propria identita’ personale o morale nella sua proiezione sociale, nonche’ a
salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non
essendo al riguardo sufficiente la mera generica possibilita’ di rinvenire all’interno del “mare di
internet” ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi, atteso il ravvisato
persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia in argomento, la predisposizione di
sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo
della notizia, e quale esso sia stato (nel caso, dei termini della intervenuta relativa definizione in
via giudiziaria), consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo
adeguato approfondimento, giusta modalita’ operative stabilite, in mancanza di accordo tra le
parti, dal giudice di merito.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di
cassazione al Tribunale di Milano, in diversa composizione.

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